Novità previdenziali contenute nella Legge di bilancio 2026

PREMESSA 
L’art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito: Legge di bilancio 2026) ha apportato rilevanti modifiche all’art. 11 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs n. 252/2005), in tema di prestazioni pensionistiche di previdenza complementare.
In particolare, sono state introdotte tre ulteriori tipologie di prestazioni pensionistiche che possono essere erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari in alternativa alla rendita vitalizia.
L’aggiornamento della documentazione contrattuale sarà effettuato a seguito della definizione del quadro applicativo/normativo di riferimento.

ULTERIORI TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO
L’Aderente può chiedere alla Società che la posizione individuale maturata, al netto dell’imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, sia convertita, in luogo della rendita vitalizia, in una delle prestazioni di seguito descritte.

1.    RENDITA A DURATA DEFINITA
La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’Aderente.
La rata annuale è determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al numero di anni di vita attesa residua.
La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi (arrotondati per difetto) della speranza di vita in corrispondenza dell’età dell’Aderente al momento dell’esercizio dell’opzione, come determinata dall’ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335;
Le rate della rendita vengono pagate con periodicità annuale.


2.    PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI
Prelievi che possono essere richiesti tempo per tempo in modo flessibile dall’Aderente prelevati dal montante in gestione, con facoltà dell’Aderente di sceglierne l’importo e la tempistica. L’importo minimo del prelievo sarà almeno pari a 500 euro, mentre l’importo massimo è dato dall’importo cumulato delle rate di rendita a durata definita, maturate e non ancora riscosse.


3.    EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE 
L’erogazione frazionata del montante accumulato non è collegata alla vita attesa residua dell’Aderente. La durata del periodo di erogazione è scelta dall’Aderente tenendo conto del limite normativo secondo cui il periodo di erogazione non può essere inferiore a cinque anni. 
L’importo della rata viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare; L’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione.
Le rate della rendita vengono pagate con periodicità annuale.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE PRESTAZIONI
La rendita a durata definita e l’erogazione frazionata del montante verranno corrisposte con periodicità annuale.
Salvo diversa indicazione da parte dell’Aderente, il montante da destinare a una delle forme di cui sopra resterà investito nel P.I.P. e verrà impiegato nel comparto di investimento più prudente. In considerazione dell’allocazione prescelta e delle performance registrate dagli investimenti sottostanti, l’entità del pagamento periodico potrà essere variabile nel tempo. 
Le tre ulteriori tipologie di prestazioni non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate. Una volta operata la scelta di attivare una delle forme di cui alle sopra indicate, l’Aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi, né esercitare gli istituti dell’anticipazione e del riscatto. Sarà invece possibile effettuare degli switch, sulla base di quanto normato per la fase di accumulo, convertire il montante residuo in una rendita previdenziale vitalizia nonché richiedere il trasferimento del montante residuo in altra forma previdenziale con il solo scopo di convertire il montante trasferito in una rendita previdenziale vitalizia.

COSTI 
Non sono previsti costi a carico dell’Aderente per l’erogazione delle tre ulteriori prestazioni pensionistiche.

COSA ACCADE IN CASO DI DECESSO
In caso di morte dell’Aderente nel corso dell’erogazione di una delle nuove prestazioni di cui al comma 3-bis del Decreto lgs. n. 252/2005, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell’esercizio dell’opzione. È, pertanto, necessario fornire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione, che può consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell’indicazione di cui sopra saranno considerate incomplete. Tali scelte possono essere successivamente modificate.

REGIME FISCALE
L’art. 1, comma 201, lettera b), n. 4) della Legge di bilancio 2026 ha introdotto i nuovi commi 6-bis e 6-ter nell’art. 11 Decreto lgs. n. 252/2005 che disciplinano il regime fiscale delle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche.
Prestazioni pensionistiche in forma di rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita a durata definita e mediante prelievi liberamente determinabili è assoggettata, ai sensi dell’art. 11, comma 6-bis, del Decreto lgs. n. 252/2005, al medesimo regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. Pertanto, le prestazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta nella misura di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali (fino al raggiungimento dell’aliquota minima del 9%).

Prestazioni erogate in forma frazionata
La prestazione erogata in forma frazionata, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, è assoggettata, ai sensi dell’art. 11, comma 6-ter, del Decreto lgs. n. 252/2005, ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 5 punti percentuali (fino al raggiungimento dell’aliquota minima del 15%).

ENTRATA IN VIGORE
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2026 fatta eccezione per l’erogazione frazionata del montante che decorrerà dal 31 ottobre 2026, come previsto dalla Legge n. 112 del 25 giugno 2026 di conversione del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.